Inviato esito

Gara #644

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI OSTUNI - APPALTO "PONTE" BIENNALE.
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Informazioni appalto

03/06/2025
Aperta
Servizi
€ 12.887.180,90
Ciraci Federico

Categorie merceologiche

905 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

Lotti

Inviato esito
1
B7142FDD7B
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI OSTUNI - APPALTO " PONTE" BIENNALE
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI OSTUNI - APPALTO " PONTE" BIENNALE
€ 12.817.956,49
€ 9.891.756,60
€ 69.224,41
€ 11.815.122,00
2900 del 18/12/2025
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02547730750 BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

Determina dirigenziale n.1596
18/07/2025
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01/08/2025 13:51
375.82 kB
Cognome Nome Ruolo
Ciraci Federico Presidente
Tanzarella Alfredo Componente
Notarpietro Paola Componente
Scalone Giuseppe Segretario Verbalizzante

Commissione valutatrice

Determina dirigenziale n.1596
18/07/2025
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01/08/2025 13:52
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Cognome Nome Ruolo
Ciraci Federico Presidente
Tanzarella Alfredo Componente
Notarpietro Paola Componente

Scadenze

01/07/2025 12:00
08/07/2025 12:00
10/07/2025 09:30

Allegati

autocertificazione-antimafia-1.docx
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capitolato-speciale-descrittivo-e-prestazionale.pdf
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2.66 MB
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d.u.v.r.i.pdf
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offerta.tecnica.docx
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patto-di-integrit.docx
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41.50 kB
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03/06/2025 11:00
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09/06/2025 10:22
1.45 MB
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riepilogo-punteggi-tecnici-gara-igiene-ambientale.pdf
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17/11/2025 17:31
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Avviso Appalto Aggiudicato
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23/12/2025 11:28
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24/12/2025 11:44
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verbale-n.-2.pdf
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24/12/2025 11:44
684.91 kB
verbale-n.-3.pdf
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24/12/2025 11:44
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24/12/2025 11:44
2.42 MB
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24/12/2025 11:44
1.14 MB
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729.70 kB
verbale-n.-8.pdf
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24/12/2025 11:44
739.17 kB

Chiarimenti

10/06/2025 16:43
Quesito #1
Dalla lettura degli atti di gara, non risulta in alcun modo indicato la quota di competenza del gestore relativo al fattore di sharing dei proventi derivanti da corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, determinato dall'ETC in sede di predisposizione tariffaria.
Si chiede, pertanto, di chiarire l’inquadramento di tale componente.


20/06/2025 13:44
Risposta
La stazione appaltante ha ritenuto di assumere una modalità di riconoscimento della premialità a favore del gestore in caso di superamento degli obiettivi minimi illustrata nell’art. 20 del CSA anche con una specifica tabella illustrativa che risulta coerente con la specifica e cogente normativa regionale di riferimento (art. 8, comma 5 della Legge Regionale n. 24/2012).

I proventi proventi derivanti da corrispettivi riconosciuti dai consorzi di filiera rimarranno pertanto interamente nella disponibilità della stazione appaltante."



Il RUP - Federico Ciraci

18/06/2025 15:01
Quesito #2
Oggetto: Quesito in merito alla valorizzazione degli ammortamenti, al valore residuo e al possibile subentro sui mezzi – Gara per il servizio biennale di igiene urbana del Comune di Ostuni (CIG: B7142FDD7B)



La Scrivente, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, intende sottoporre alla cortese attenzione della Stazione Appaltante il seguente quesito, al fine di ottenere chiarimenti essenziali per la corretta impostazione dell’offerta tecnico-economica.



Considerato che l’esecuzione del servizio richiede l’impiego di un numero significativo di mezzi d’opera (stimabili in circa cinquanta unità), di nuova acquisizione e a pieno carico dell’Appaltatore, e tenuto conto che la durata dell’appalto è fissata in due anni, con proroga tecnica massima di sei mesi, si chiede di conoscere quanto segue:



In riferimento al Piano Economico Finanziario (PEFA) e alla redazione dei costi secondo la regolazione ARERA (Delibera 363/2021/R/rif – MTR-2), si richiede conferma che:



per i mezzi acquistati, l’ammortamento debba essere calcolato secondo la vita utile effettiva del bene;



la quota parte non ammortizzata al termine del servizio potrà essere recuperata nei PEFA successivi.



Si chiede di sapere se, in caso di acquisto diretto dei mezzi da parte dell’Appaltatore, sia previsto un riconoscimento del valore residuo non ammortizzato alla scadenza contrattuale, ai fini del riequilibrio economico-finanziario dell’investimento, o comunque un’indennità o un valore di subentro a carico dell’Amministrazione.



In caso affermativo, si chiede di specificare:

le modalità di quantificazione del valore di subentro;

le condizioni e tempi di eventuale acquisizione da parte dell’Ente;

se tale eventualità sia subordinata ad apposita valutazione tecnica o perizia estimativa.

In alternativa, si chiede se la Stazione Appaltante suggerisca esplicitamente il noleggio operativo dei mezzi, quale soluzione economicamente più coerente rispetto alla durata limitata dell’affidamento, in considerazione dell’assenza di previsioni contrattuali sul subentro o sulla cessione.



Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità e si resta in attesa di un cortese riscontro.


26/06/2025 09:32
Risposta
Nei documenti di gara in nessun punto si richiede al futuro appaltatore di mettere a disposizione della stazione appaltante mezzi “di nuova acquisizione” proprio perché la durata dell’appalto è fissata in due anni, con proroga tecnica massima di sei mesi. A fronte della possibilità di utilizzo sia di mezzi usati che di mezzi noleggiato a discrezione dell’appaltatore l’ammortamento potrà essere calcolato secondo la vita utile effettiva del bene nel PEF grezzo da presentare in occasione della Redazione del PEF 2026-2029. La quota parte già ammortizzata e da ammortizzare in seguito in altri appalti non potrà essere recuperata ponendo a carico dell’appaltatore subentrante l’obbligo di riconoscimento del valore residuo non ammortizzato, di un’indennità o di un valore di subentro a carico del nuovo gestore unitario della gara in preparazione da parte dell’ARO di cui fa parte il Comune di Ostuni alla scadenza contrattuale. Non si fornisce alcun suggerimento sul noleggio operativo dei mezzi o, in alternativa, l’utilizzo di mezzi usati quale miglior soluzione rispetto alla durata limitata dell’affidamento, spettando all’operatore economico operare la scelta economicamente più coerente con la proprio offerta tecnica ed economica.

Si ricorda che l'art. 32 del CSA stabilisce che i mezzi usati o a noleggio dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e risultare in regola con la normativa nazionale in materia di scarichi ed emissioni gassose.

Quindi i mezzi devono essere abbastanza recenti e rispondenti alla normativa euro 6 che viene commercializzate a partire dal 2016. Quindi il gestore potrà utilizzare mezzi già interamente ammortizzati con non più di 9 anni di anzianità di immatricolazione oppure mezzi con meno di 8 anni ancora da ammortizzare in quota parte nei due anni della gara ponte ed eventualmente nei sei mesi di proroga. Si deve infatti tenere conto che in Puglia, a partire dal 1° ottobre 2025, verranno introdotte limitazioni alla circolazione per gli automezzi pesanti diesel Euro 5 (categorie N1, N2, N3).

Il RUP

23/06/2025 17:08
Quesito #4
Oggetto: Richiesta di proroga termine per effettuazione sopralluogo – Procedura aperta ex D.Lgs. 36/2023

Egr. RUP

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si segnala che il termine di 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando per effettuare il sopralluogo obbligatorio appare non congruo, alla luce di quanto previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 36/2023, che richiede che “i termini siano proporzionati alla complessità dell’appalto e idonei a garantire la piena partecipazione degli operatori economici”.

A sostegno di tale rilievo, si richiamano i seguenti precedenti giurisprudenziali:


TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, sent. n. 140/2024: ha chiarito che l’imposizione di un termine stringente per l’effettuazione del sopralluogo può costituire una violazione del principio di proporzionalità, specialmente in assenza di comprovate esigenze di urgenza;TAR Campania, Sez. VI, sent. n. 4387/2024: ha ribadito che, sebbene il sopralluogo possa essere previsto dalla lex specialis, “i termini previsti devono comunque essere coerenti con la natura e la complessità dell’intervento”, pena il rischio di restringere indebitamente la platea dei partecipanti.


Alla luce di quanto sopra, si invita la Stazione Appaltante a valutare l’opportunità di prorogare il termine per il sopralluogo, così da garantire il rispetto dei principi di par condicio, trasparenza e adeguatezza procedurale.

Restiamo in attesa di un cortese riscontro.


24/06/2025 11:11
Risposta
Si comunica che non è possibile aderire alla richiesta di riapertura dei termini per l'effettuazione del sopralluogo. Il termine di 10 giorni è previsto dal bando solo ai fini dell'inoltro della semplice richiesta di sopralluogo e, dunque, non si tratta di un adempimento che appaia sproporzionato o incongruo.

25/06/2025 12:51
Quesito #5
In relazione al procedimento di gara:
· Si chiede di confermare, secondo il costante orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla gerarchia degli atti di gara, che in caso di discordanza nei contenuti dei diversi elaborati di gara, prevalgano in ordine di importanza le disposizioni del disciplinare di gara, seguite da quelle del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale ed in ultimo da quelle della Relazione Tecnico-Illustrativa;



· Si chiede di confermare che la voce “i costi aziendali della sicurezza, (non soggetti a ribasso),” riportata nello schema di offerta economica, sia riferita ai costi predeterminati dall’Ente Appaltante per il DUVRI;



· Con riguardo alla modalità di presentazione dell’offerta tecnica si chiede di confermare l’interpretazione secondo la quale sia possibile produrre un numero massimo di 20 facciate per ciascuno degli 8 criteri di valutazione elencati nel punto 18 del disciplinare di gara e che ad integrazione possano essere prodotti ulteriori 6 elaborati di massimo 10 pagine e due tavole tecniche per ciascuno dei punti numerati da 1 a 6 elencati nel paragrafo 16 del medesimo disciplinare.



In caso di errata interpretazione si prega di fornire una esplicitazione maggiormente chiara della modalità di presentazione dell’offerta tecnica:



· Con riguardo alla modalità di presentazione dell’offerta tecnica si chiede di confermare che l’elaborato fornito in formato word, denominato offerta tecnica, costituisca un mero modello non vincolante in quanto per la sua formulazione si dovranno seguire le prescrizioni contenute nel paragrafo 16 del disciplinare di gara;



· Nell’art. 27 del C.S.D.P., relativo alla gestione dei centri di raccolta, sono previsti due periodi



periodo base (9 mesi);



periodo estivo (4 mesi).



Tenuto conto dei diversi obblighi in capo all’appaltatore, si chiede di procedere ad un chiarimento confermando la durata del periodo estivo in tre mesi;



· Nell’art. 4 del C.S.D.P. – Conformità a standard sociali minimi, è citata una dichiarazione di conformità allegata al presente, che deve essere sottoscritta dall‟offerente (Allegato 1 - “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”) ed inserita nella Busta “A” – documentazione amministrativa.



Si prega di fornire tale allegato che non risulta essere stato pubblicato.




01/07/2025 12:55
Risposta
·Per quanto riguarda i rapporti tra i vari documenti che compongono il progetto, non si forniscono interpretazioni giurisprudenziali in quanto esulanti dallo scopo delle richieste di chiarimenti;

· Si conferma che la voce “i costi aziendali della sicurezza, (non soggetti a ribasso),” riportata nello schema di offerta economica, sia riferita ai costi predeterminati dall’Ente Appaltante per i costi relativi ai rischi di interferenza DUVRI;

· L'offerta tecnica deve essere contenuta in complessive 20 facciate corredata da un elaborato di massimo 10 facciate di singolo foglio, e massimo due tavole per ognuno dei sei punti di cui all'elenco di pag. 40 del Disciplinare di gara.

· Si conferma che, in merito alla modalità di presentazione dell’offerta tecnica, l’elaborato fornito in formato word, denominato offerta tecnica, costituisce un mero modello non vincolante in quanto per la sua formulazione si dovranno seguire le prescrizioni contenute nel paragrafo 16 del disciplinare di gara;

· Si precisa che nell’art. 27 del C.S.D.P., relativo alla gestione dei centri di raccolta, è presente un refuso “(periodo estivo (4 mesi)” e si conferma che il periodo estivo in tre mesi (da metà giugno a metà settembre);

· Si allega il modello di dichiarazione di C.S.D.P. – Conformità a standard sociali minimi, citata nell’art. 4 che deve essere sottoscritta dall’offerente (Allegato 1 - “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”) ed inserita nella Busta “A” – documentazione amministrativa.”. Tale allegato viene anche pubblicato nella sezione "Allegati" della procedura di gara.


allegato-1-al-csa-dichiarazione-di-conformit.docx
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01/07/2025 12:54
96.06 kB
25/06/2025 13:07
Quesito #6
In relazione al procedimento di gara, al fine di redigere al meglio la propria offerta tecnica la scrivente ha necessità dei seguenti chiarimenti circa l’attribuzione dei punteggi di cui ai criteri e sub-criteri riportati nel punto 18 del Disciplinare di gara:


Criterio 2 (punti 2) “Analisi merceologiche”


Si chiede


- se i 2 punti verranno attributi al concorrente che offe 3 analisi annue, ovvero se saranno attribuiti proporzionalmente al concorrente che offre da 4 analisi in poi;


- che venga indicata la formula di attribuzione punteggio che sarà applicata.





Criterio 4.2 (punti 4) “Organizzazione gestionale delle operazioni lavaggio delle strade con indicazione del interventi/anno”


Trattandosi di criterio Quantitativo, si chiede se i 4 punti verranno assegnati esclusivamente con criterio proporzionale al numero di interventi “aggiuntivi” rispetto a quelli minimi previsti dal DTP (pag. 87).


In ogni caso si chiede che venga indicata la formula di attribuzione punteggio che sarà applicata.





Criterio 6 (punti 5) “Dotazione quali/quantitativa degli automezzi con alimentazione elettrica e/o ibrida e/o metano e/o a GPL con indicazione dei relati servizi da svolgere. Viene assegnato ½ per ogni mezzo con alimentazione elettrica/metano/GPL”


Trattandosi di criterio Quantitativo, si chiede di confermare che i 5 punti verranno assegnati esclusivamente con criterio proporzionale al numero di veicoli “aggiuntivi” rispetto a quelli minimi elettrici previsti dal DTP (pag. 216).





Criterio 8.1 (punti 7) “Presentazione proposta per l’integrazione numerica delle attrezzature previste da progetto nell’All. A2 sez. (Requisiti minimi per sacchi e sacchetti) del DTP”


Trattandosi di un criterio quantitativo si chiede che venga indicato il numero minimo, per tipologia, di sacchetti da garantire, sul quale il concorrente dovrà offrire l’integrazione numerica richiesta.


Trattandosi di almeno tre tipologie di sacchetti (per plastica / metalli per Ud e Und, organico per Ud ed Und e cestini) si chiede quale sarà il peso di ciascuna tipologia di sacchetto e per tipologia di utenza nell’attribuzione del punteggio.


Infine, si chiede che venga indicata la formula di attribuzione punteggio che sarà applicata.





Criterio 8.2 (punti 7) “Presentazione proposta per l’integrazione numerica delle attrezzature previste da progetto nell’All. A2 sez. (Requisiti minimi per contenitori rigidi) del DTP”


Trattandosi di un criterio quantitativo si chiede che venga indicato il numero minimo, per tipologia, di contenitori da garantire, sul quale il concorrente dovrà offrire l’integrazione numerica richiesta.


Trattandosi di numerose tipologie di contenitori rigidi (da mastelli a carrellati, a compostiere ecc.), con volumetria variabile si chiede quale sarà il peso di ciascuna tipologia di contenitore e per tipologia di utenza (Ud ed Und) nell’attribuzione del punteggio.


Infine, si chiede che venga indicata la formula di attribuzione punteggio che sarà applicata.


Inoltre, per quanto attiene le attrezzature da fornire:
· Nell’art. 32 del C.S.D.P., relativo a Mezzi e Attrezzature, è previsto:


Resta a carico dell‟Appaltatore l‟eventuale sostituzione dei mastelli/bidoni danneggiati, smarriti o sottratti agli utenti nella misura massima del 20% del totale dei contenitori già precedentemente distribuiti alle utenze per ogni anno di appalto.


Inoltre, è previsto


Attrezzature


1) L‟Appaltatore deve fornire le attrezzature necessarie per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. Per le varie frazioni l‟Appaltatore dovrà garantire le integrazioni/sostituzioni nella misura del 10%.


Si chiede di chiarire l’entità delle integrazioni/sostituzioni a carico dell’Appaltatore.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.


01/07/2025 13:35
Risposta
. In merito al Criterio 2 (punti 2) “Analisi merceologiche” i 2 punti verranno attributi al concorrente che offe almeno 3 analisi annue;
. In merito al Criterio 4.2 (punti 4) “Organizzazione gestionale delle operazioni lavaggio delle strade con indicazione del interventi/anno” i 4 punti verranno assegnati esclusivamente con criterio proporzionale al numero di interventi “aggiuntivi” rispetto a quelli minimi previsti dal DTP (pag. 87);
. In riferimento al Criterio 6 (punti 5) “Dotazione quali/quantitativa degli automezzi con alimentazione elettrica e/o ibrida e/o metano e/o a GPL con indicazione dei relati servizi da svolgere. Viene assegnato ½ per ogni mezzo con alimentazione elettrica/metano/GPL” si conferma che i 5 punti verranno assegnati esclusivamente con criterio proporzionale al numero di veicoli “aggiuntivi” rispetto a quelli minimi elettrici previsti dal Progetto;
. In riferimento al Criterio 8.1 (punti 7) “Presentazione proposta per l’integrazione numerica delle attrezzature previste da progetto nell’All. A2 sez. (Requisiti minimi per sacchi e sacchetti) del DTP” il numero minimo, per tipologia, di sacchetti da garantire, sul quale il concorrente dovrà offrire l’integrazione numerica richiesta sarà quello indicato a pag. 215 della Relazione tecnico - illustrativa, senza attribuire pesi differenziali.
. In riferimento Criterio 8.2 (punti 7) “Presentazione proposta per l’integrazione numerica delle attrezzature previste da progetto nell’All. A2 sez. (Requisiti minimi per contenitori rigidi) del DTP” il numero minimo, per tipologia, di contenitori da garantire, sul quale il concorrente dovrà offrire l’integrazione numerica richiesta sarà quello indicato a pag. 215 della Relazione tecnico - illustrativa, senza attribuire pesi differenziali.
· In merito a quanto previsto all’art. 32 del C.S.D.P. relativo a Mezzi e Attrezzature, si precisa che l'obbligo di sostituzione dei mastelli/bidoni danneggiati, smarriti o sottratti agli utenti è nella misura massima del 20% del totale dei contenitori già precedentemente distribuiti alle utenze per ogni anno di appalto.
Inoltre l'Appaltatore deve fornire le attrezzature necessarie per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. Per le varie frazioni l'Appaltatore dovrà garantire le integrazioni/sostituzioni nella misura del 10% di tale ultima fornitura.

25/06/2025 13:19
Quesito #7
· I criteri di valutazione 1, 4, 6, 7 di cui al punto 18 del Disciplinare di Gara, il cui punteggio totale è pari a punti 48 su 80, sono fondati sui CAM di cui al DM 23.06.22.


Detto decreto, come noto e come peraltro evidenziato alle pagg. 126-127 della Relazione Tecnica - Illustrativa allegata al CSA, è stato abrogato e sostituito dai nuovi CAM definiti dal DM 07/04/25 che sono entrati in vigore il 18.06.2025.


Considerata la sopravvenuta normativa, si chiede di contestualizzare o riformulare i criteri 1, 4, 6 e 7 al nuovo DM 07/04/25.


Peraltro, al riguardo, appare opportuno evidenziare che nella dotazione quali/quantitativa degli automezzi, elencati nella tabella di riepilogo costi di investimento mezzi per la raccolta e il trasporto e i servizi accessori, riportata su pag. 214 della Relazione Tecnico-Illustrativa, non sono previste le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nel DM 23.06.22 che le Stazioni Appaltanti sono tenute ad applicare per il conseguimento degli obiettivi ambientali ex art. 57, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

Cordiali saluti


01/07/2025 13:40
Risposta
La procedura di gara è stata pubblicata in data 3 giugno 2025 e cioè antecedentemente al 18 giugno 2025, data di entrata in vigore dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM), secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 7 aprile 2025, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 92 del 19 aprile 2025 e si applica ai bandi pubblicati successivamente al 18/06/2025.

27/06/2025 16:06
Quesito #8
Buon pomeriggio, con la presente siamo a richiedere cortesemente, che il file che si allega (per praticità) sia da produrre nei documenti di gara e dove inserirlo (nel Disciplinare questo modello non è indicato) o sia solamente una guida con le indicazioni per la redazione della relazione tecnica, in quanto leggendo il modello non è chiaro l'utilizzo. Ringraziando per l'attenzione si porgono distinti saluti.


30/06/2025 11:03
Risposta
Il file è semplicemente una guida con le indicazioni per la redazione della relazione tecnica. Vi è un refuso e non va compilato.
Cordiali Saluti

30/06/2025 08:57
Quesito #9
Buongiorno,
con riferimento alla documentazione amministrativa da presentare in fase di gara si chiede conferma che il modello "autocertificazione antimafia" possa essere compilato e reso dal Legale Rappresentante per conto di tutti i soggetti di interesse. Con riferimento al modello "dichiarazione familiari conviventi" si richiede di esplicitare quali sono i soggetti che devono rendere tale dichiarazione.

In attesa di Vostro cortese riscontro si porgono
Cordiali saluti



30/06/2025 09:29
Risposta
Ai sensi dell'Art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 244, legge n. 205 del 2017)
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs, n. 153 del 2014, poi così modificato dall'art. 1 della legge n. 121 del 2015)

30/06/2025 10:25
Quesito #10
Buongiorno,
in caso di regolare iscrizione alla white list della Prefettura competente è comunque necessario far compilare da tutti i soggetti di interesse i documenti "autocertificazione antimafia" e "dichiarazione familiari conviventi"? La regolare iscrizione ricomprende la verifica dei requisiti antimafia presentando la medesima documentazione in fase di richiesta, dunque l'esito positivo delle verifiche sui soggetti menzionati "superano" le suddette dichiarazioni. Si chiede quindi conferma che in caso di regolare iscrizione non sia necessario produrre i modelli "autocertificazione antimafia" e "dichiarazione familiari conviventi".

Cordiali saluti


30/06/2025 11:02
Risposta
In caso di regolare iscrizione nella white list della Prefettura competente non è necessario compilare le autocertificazioni antimafia.
Cordiali Saluti

01/07/2025 09:33
Quesito #11
Buongiorno,
nel caricamento della documentazione a portale qualora ci fossero diversi file da trasmettere si chiede conferma della possibilità di caricare questi in formato zip.

Cordiali saluti


01/07/2025 13:47
Risposta
Deve essere caricato un file in formato zip in quanto la piattaforma non consente di caricare diversi files in un'unica cartella.
Cordiali Saluti

01/07/2025 10:09
Quesito #12
Buongiorno,
In riferimento alla risposta del quesito n.8 si chiede come procedere al caricamento dell'offerta tecnica, atteso che nello slot di caricamento sono presenti due campi obbligatori di cui uno richiama appunto il fac- simile di relazione tecnica da voi pubblicata.
In attesa si porgono distinti saluti


01/07/2025 13:49
Risposta
E' indifferente caricare l'offerta tecnica in uno slot o nell'altro. Il fac simile è una pura guida e, tra l'altro, vi è un refuso perchè non va compilato. Si tratta di una semplice guida.
Cordiali Saluti

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